
Arciconfraternita
di Misericordia di Lucca
Anno
di fondazione 1540
REGOLAMENTO ELETTORALE
Art. 1 - Sono indette le elezioni per il rinnovo del Magistrato, del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri.
Le
elezioni si terranno il giorno 19 settembre 2010 dalle ore 08:00 alle
ore 20:00 in un seggio regolarmente allestito presso i locali
dell’Arciconfraternita.
Art. 2 - I Confratelli e le Consorelle elettori dovranno eleggere numero 11 (undici) componenti del Magistrato, numero 5 (cinque) componenti del Collegio dei Sindaci Revisori di cui 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti, numero 5 (cinque) componenti del Collegio dei Probiviri di cui 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti.
Art. 3 - Ogni Confratello o Consorella può presentare la propria candidatura nei modi e nei termini previsti dall’art. 35 lettera c) del vigente Statuto, ovvero dal novantesimo al sessantesimo giorno precedenti la data fissata per le elezioni (tra il 21 giugno e il 21 luglio 2010) tramite apposito modulo da ritirare presso la Segreteria Generale, sottoscritto da 5 (cinque) Confratelli o Consorelle aventi diritto di voto; se un candidato intende concorrere su più collegi il numero delle firme di sottoscrizione si moltiplica per il numero dei collegi ai quali il candidato stesso intende presentarsi.
Tale modulo deve essere riconsegnato alla Segreteria Generale in busta chiusa e indirizzato alla Commissione Elettorale entro e non oltre le ore 12:00 del 21 luglio 2010; eventuali candidature pervenute dopo il termine prescritto non verranno prese in considerazione.
Sia il candidato che i sottoscrittori della candidatura devono essere in pari con il pagamento della quota associativa del corrente anno al 21 luglio 2010.
Art. 4 - Ogni Confratello o Consorella può sottoscrivere per un solo candidato.
Art. 5 - Ogni elettore riceverà numero 3 (tre) schede elettorali che saranno così predisposte:
scheda di colore bianco per le elezioni del Magistrato
scheda di colore giallo per le elezioni del Collegio dei Sindaci Revisori
scheda di colore verde per le elezioni del Collegio dei Probiviri
Art. 6 - Le schede elettorali saranno autenticate dal timbro dell’Arciconfraternita e da almeno 2 (due) scrutatori i quali vi apporranno la loro firma.
Art. 7 - Il diritto elettorale è strettamente personale: nessun elettore può farsi rappresentare, né mandare il suo voto per iscritto.
Ogni elettore può esprimere fino a un massimo di 7 (sette) preferenze per l’elezione del Magistrato, fino a un massimo di 3 (tre) preferenze per il Collegio dei Sindaci Revisori, fino a un massimo di 3 (tre) preferenze per il Collegio dei Probiviri.
Per gli elettori non deambulanti o gravemente impediti il diritto al voto è regolato secondo le vigenti leggi elettorali della Repubblica Italiana.
Art. 8 - Trascorso il periodo prescritto per la presentazione delle candidature, almeno 50 (cinquanta) giorni prima della data fissata per le elezioni, la Commissione Elettorale si riunirà per verificare le condizioni di eleggibilità di ogni singola proposta di candidatura e comunicare all’interessato/a l’esito positivo o negativo della verifica. Nel caso di esito negativo, il candidato ha facoltà di presentare ricorso nei termini previsti dall’art. 35 lettera d) del vigente Statuto.
Art. 9 - Il giorno, l’ora e il luogo stabilito per le elezioni saranno resi noti tramite stampa, sito internet, pubblica affissione e albo dell’Arciconfraternita.
Art. 10 - La votazione avrà inizio alle ore 08:00 e terminerà alle ore 20:00 del medesimo giorno. Nel luogo destinato alla votazione saranno affisse la lista degli elettori e quella dei candidati.
Art. 11 - Il Presidente del seggio è incaricato della disciplina dell’adunanza e di prendere le necessarie precauzioni onde assicurare l’ordine e la disciplina nello svolgimento delle elezioni.
A tale scopo può chiedere anche l’intervento della forza pubblica.
Art. 12 - Nessun elettore può presentarsi armato nella sala elettorale.
E’ anche vietato l’ingresso nella sala stessa agli estranei e a Confratelli e Consorelle non elettori.
Art. 13 - L’accesso alla sala dove si svolgono le elezioni è consentito solo ai Confratelli e alle Consorelle per esprimere il proprio diritto al voto.
Una volta esercitato tale diritto è fatto divieto a chiunque e per qualsiasi motivo di rientrare nel seggio.
Art. 14 - Il giorno delle elezioni è fatto divieto a tutti i Confratelli e Consorelle di farsi o fare pubblicità elettorale nei locali dell’Arciconfraternita e nelle immediate pertinenze della stessa.
Art. 15 - Almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per le elezioni, a cura della Segreteria Generale, sarà esposto all’albo, l’elenco degli aventi diritto al voto, nonché dei candidati.
Art. 16 - Alle ore 20:00 del giorno fissato per le elezioni si procederà insindacabilmente all’apertura delle urne, allo scrutinio delle schede votate e alla proclamazione degli eletti.
Dopo le ore 20:00 potranno votare solo gli elettori già presenti all’interno del seggio.
L’ordine di scrutinio delle schede votate sarà il seguente:
Sindaci Revisori
Collegio dei Probiviri
Magistrato
Art. 17 - Sono ammessi ricorsi avversi all’elezione di uno o più candidati entro un termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data delle elezioni, trascorsi i quali la Commissione Elettorale insedierà nelle cariche gli aventi diritto a termini di Statuto vigente.
I ricorsi avversi all’elezione dei candidati devono essere presentati con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno. Per il ricevimento fa fede il timbro postale.
Art. 18 - Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni del vigente Statuto e della legge elettorale della Repubblica Italiana.
La Commissione Elettorale
-Il
Presidente-
Vinicio
Fruzzetti